Art. 7.

      1. Le persone affette da disturbi mentali hanno diritto di essere inserite nelle liste di collocamento obbligatorio per portatori di handicap, senza alcuna discriminazione dovuta al loro stato. A tale fine le SRA prevedono la realizzazione al loro interno di idonee attività lavorative nonché la collaborazione con cooperative e imprese sociali per l'attuazione di specifici percorsi di inserimento sociale.
      2. L'attività lavorativa delle persone affette da disturbi mentali è incentivata, fermo restando il divieto di renderla obbligatoria. I compensi derivanti da tale attività sono stabiliti in conformità alle disposizioni vigenti in materia per le cooperative e le imprese sociali.
      3. Le aziende che hanno l'obbligo di assumere personale dalle liste di collocamento obbligatorio per portatori di handicap possono convertire tale obbligo nel conferimento di lavoro da svolgere all'esterno dell'azienda, da affidare alle cooperative sociali di cui fanno parte soggetti affetti da disturbi mentali, secondo modalità da stabilire a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Il DSM deve adoperarsi per incentivare la convivenza con le persone affette da disturbi mentali e garantire ai familiari i necessari supporti psicologici attraverso programmi psicoeducativi.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere specifiche forme di sussidio per i familiari disponibili ad assistere presso il proprio nucleo familiare la persona affetta da disturbi mentali.
      6. Le persone affette da disturbi mentali, i familiari e i soggetti che ne hanno

 

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la responsabilità, devono essere incentivati a costituire liberamente associazioni finalizzate alla tutela e alla difesa dei loro interessi.
      7. Le associazioni costituite ai sensi del comma 6, e le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi albi regionali, devono essere consultate, in via preliminare, dalle strutture del DSM, in tutte le decisioni relative alla politica della salute mentale svolta sul territorio.
      8. I familiari non possono essere obbligati alla convivenza con persone maggiorenni affette da disturbi mentali e, nei casi di convivenza resa impossibile a causa di problemi comportamentali di un membro maggiorenne dello stesso nucleo, possono richiedere l'intervento del giudice ordinario, il quale è tenuto a pronunciarsi con procedura d'urgenza.
      9. Il giudice di cui al comma 8 qualora constati al di là di ogni ragionevole dubbio che, anche in assenza di violazioni alle norme del codice penale, la persona affetta da disturbi mentali ha messo in atto con persistenza comportamenti antisociali che rendono estremamente difficile la stessa convivenza, ne ordina, con decreto, l'allontanamento dal nucleo familiare. La persona allontanata ai sensi del presente comma, qualora il giudice rilevi che essa non abbia alcuna possibilità di soggiornare in altro luogo, è ospitata presso le strutture o i servizi previsti dalla presente legge.
      10. L'attività del DSM può essere integrata con la collaborazione di organizzazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale per le finalità assistenziali, di prevenzione, di comunicazione e di ricerca scientifica.
      11. La persona affetta da disturbi mentali, i suoi familiari o chi ne ha la responsabilità, hanno diritto di scegliere liberamente il medico curante e le eventuali strutture di ricovero e di assistenza o di supporto, fermo restando il diritto dei medesimi soggetti di prestare il proprio consenso a qualsiasi scelta che li riguardi, ad esclusione dei trattamenti obbligatori previsti dalla presente legge.
 

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